Come devono essere fornite le informazioni nella rendicontazione di sostenibilità?

I principi generali degli standard ESRS, adottati dalla Commissione europea su parere dell’EFRAG, dettano i criteri informativi che le imprese devono seguire nella rendicontazione di sostenibilità e vengono illustrati nel decreto legislativo 6 settembre 2024 n. 125 in trasposizione della direttiva europea n. 2022/2464 (cd. CSRD).
I contenuti informativi e gli Standard ESRS
La nuova direttiva ed il relativo decreto di attuazione prevedono l’introduzione di contenuti informativi predefiniti che devono essere strutturati nel rispetto di standard di rendicontazione armonizzati a livello europeo, i European Sustainability Reporting Standards (ESRS).
I tre livelli del contenuto informativo
Il contenuto informativo si deve articolare su tre livelli:
- Il primo livello è costituito da una clausola generale che delinea la finalità degli obblighi informativi, secondo cui la rendicontazione di sostenibilità deve contenere tutte e solo quelle informazioni necessarie per comprendere l’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità e su come queste influiscono sull’andamento, sui risultati nonché sulla situazione complessiva dell’impresa.
- Il secondo livello esplicita la clausola generale del primo livello con un catalogo di informazioni che devono essere fornite e che appartengono sei gruppi tematici:
- i rischi e le politiche legati a questioni di sostenibilità;
- il modello e la strategia aziendale;
- gli obiettivi dell’impresa relativi alle questioni di sostenibilità;
- i profili di governance attinenti a tali questioni;
- le procedure di dovuta diligenza;
- gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti (KPI).
La Rendicontazione consolidata di sostenibilità è poi eventualmente integrata dalle informazioni su impatti specifici, rischi e opportunità (IRO) di una o più società figlie rispetto al gruppo e dall’indicazione delle società figlie che usufruiscono dell’esonero, mentre alle PMI viene richiesto un catalogo informativo ridotto.
I principi generali relativi al primo set di standard
Entriamo quindi nel merito dei principi generali relativi al primo set di standard sulla rendicontazione di sostenibilità, adottato dalla Commissione europea con il Regolamento delegato (UE) 2023/2772 del 31 luglio 2023.
Vengono dunque elencati 12 standard di carattere generale che si applicano a tutte le imprese soggette all’obbligo di rendicontazione su tutte le tematiche ESG, diversamente dalle PMI quotate per le quali è prevista l’adozione di un set di standard ad hoc.
Tali standard specificano le informazioni che l’impresa è tenuta a fornire in merito ai suoi impatti, rischi e opportunità relativamente ai tre ambiti individuati dalla Direttiva (ambiente, sociale e governance) nelle sei aree tematiche di rendicontazione.
Allo scopo dunque di redigere il report, rispetto agli ESRS si devono evidenziare le attività di particolare importanza, ponendo attenzione mirata su:
- processo e analisi di rilevanza;
- coinvolgimento degli stakeholders ossia i portatori di interesse;
- informazioni da comunicare in relazione alle catene del valore;
- dovere di diligenza relativamente agli impatti effettivi e potenziali sull’ambiente e sulle persone connessi all’attività dell’impresa.
La Rendicontazione di sostenibilità dovrà inoltre essere integrata da altre due aree informative:
– informazioni da fornire sulla ecosostenibilità delle attività esercitate dalle imprese, richieste dal Regolamento Tassonomia
– informazioni sulle risorse immateriali essenziali
A queste tematiche dedicheremo prossimamente specifici approfondimenti.
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